PSR 2014-2020, Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipologia di contenuto
Contributi e finanziamenti
Unione Europea
Stato
Scaduto
Oggetto del bando
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Emanazione bando n. 1/2020
Domande dal
Scadenza
Temi
Agricoltura
Rivolto a
Imprese e liberi professionisti
Risorse
FEASR/PSR/CSR

Procedura

Bando

Il Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, all’art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, codificata come Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

La Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, ha lo scopo di fornire in tempi rapidi un’assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori selezionati particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall’art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

La misura prevede un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”, articolata in tre azioni:

  • Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
  • Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
  • Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

a) Agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne;

b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l’allevamento di animali da carne;

c) Agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali;

d) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante
ornamentali;

e) Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione Piemonte in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto
autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa
attività ricavano un reddito.

€ 9.645.000,00

Direzione Agricoltura e cibo – Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Rasetto Paola | 0114323775

Latino Gianfranco | 0114324642

Termini Gianfranco | 0114324372