Bando per la salvaguardia e il potenziamento delle tartufaie piemontesi
- Tipologia di contenuto
- Contributi e finanziamenti
- Stato
- Annullato
- Oggetto del bando
- Presentazione delle domande di sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), nonché allestimento di tartufaie didattiche, in attuazione della D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022
- Temi
- Ambiente e Territorio
- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
- Risorse
- Risorse regionali
Procedura
Con il bando si intende sostenere:
- il miglioramento del patrimonio tartufigeno nelle tartufaie già esistenti di tartufo bianco per evitarne l’abbandono, il degrado e la perdita di produttività e biodiversità;
- l'aumento della superficie tartuficola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, incluso l’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle specie di tartufo nero pregiato e scorzone,
- la promozione della fruizione e delle conoscenze dell’ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative.
Chi può partecipare
Soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.
Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda.
Sono considerati gestori:
- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell’ammissione ai benefici delle presenti azioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti azioni.
In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione delle attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto quale unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale. Ogni soggetto può partecipare ad un unico gruppo di cooperazione.
FAQ
DOMANDA: Il privato cittadino può presentare domanda di contributo per la pulizia e il potenziamento delle proprie tartufaie? Che tipo di documentazione bisogna avere?
RISPOSTA: come indicato nel § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali. Al § 3.3.1 dello stesso bando sono riportati i criteri di valutazione delle proposte progettuali candidate al contributo che riguardano anche il coinvolgimento dei soggetti proponenti , con l'attribuzione di 5 punti ai progetti presentati da un soggetto privato.
La documentazione amministrativa da presentare è specificata al § 3.1.1.del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023
DOMANDA: gli interventi su boschi tartufigeni esistenti e la creazione di tartufaie da nuovi impianti sono alternativi o si possono ipotizzare interventi misti?
RISPOSTA: come indicato nel § 2.2 "Ambito territoriale" gli ambiti territoriali oggetto degli "Interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco" sono diversi da quelli oggetto di interventi per la realizzazione di nuove tartufaie per le due specie di tartufo nero" rendendo di fatto impossibile la realizzazione di interventi misti.
DOMANDA: è possibile presentare una domanda di contributo per la realizzazione di un intervento in un comune non ricadente in un'area vocata, realizzando specifiche analisi chimico fisiche sugli appezzamenti interessati?
RISPOSTA: non è possibile in quanto, come indicato al § 2.2 "Ambito territoriale" del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023, gli interventi devono essere realizzati nelle aree vocate, nei quali è stata rilevata un’attitudine alta o media alla produzione di tartufo bianco pregiato, tartufo nero pregiato o scorzone individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese.
DOMANDA: è potenzialmente ammissibile l’impostazione di un progetto coordinato e condiviso tra più soggetti privati, che si impegnano a costituire un’Associazione Temporanea di scopo (ad esempio per creazione di tartufaie didattiche) come segue:
Associazione temporanea di scopo a cui partecipano 3 soggetti privati (A – B e C) con i singoli interventi sui propri appezzamenti. In fase di realizzazione degli interventi è ammissibile che:
Il soggetto A effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate ad A con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente A
Il soggetto B effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate a B con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente B
Il soggetto C effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate a C con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente C.
In seguito alla rendicontazione finale e all’accredito del contributo regionale in capo all’ATS, sarà poi cura del capofila suddividere gli importi tra A – B – C?
RISPOSTA, premesso che:
- le tartufaie didattiche possono essere allestite nell'ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale (cfr. § 2.3 "Interventi ammissibili" lettera c) del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023) e, di conseguenza, non come intervento autonomo e indipendente,
- nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza del valore aggiunto dato al progetto dalla cooperazione tra i soggetti proponenti rispetto alla semplice somma degli interventi realizzati dai singoli,
è ammissibile che ognuno dei soggetti associati effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture a sé stesso intestate, con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal proprio conto corrente ma(cfr. § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023),in caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione delle attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto quale unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale. Il soggetto capofila coordina il gruppo di cooperazione, presenta una scheda descrittiva (in cui sono esplicitati i ruoli e le attività svolte dai diversi soggetti partecipanti e un preventivo di spesa complessivo per il progetto), assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti (riceve il contributo pubblico e, con le modalità indicate nell’accordo di cooperazione e nel regolamento interno, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri componenti il gruppo di cooperazione). Il soggetto capofila provvede ad allegare tutta la documentazione prevista dal Bando per le domande di pagamento.
DOMANDA: Sono ammessi i lavori in economia, eseguiti direttamente dal beneficiario o i lavori devono essere totalmente affidati a soggetti esterni e fatturati?
RISPOSTA: il § 2.5 “Forma e intensità del sostegno” del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 stabilisce che “In ogni caso, le spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.”; sono pertanto esclusi i lavori in economia.
DOMANDA: Per domande che prevedono interventi su più lotti (appartenenti allo stesso soggetto o a soggetti diversi), i terreni, fatta salva la dimensione minima, devono essere nello stesso comune? nella stessa provincia?
RISPOSTA: in relazione al quesito si richiama il contenuto del § 2.2 “Ambito territoriale.” Fatti salvi tutti i requisiti previsti nel bando non sono esclusi interventi ricadenti in comuni diversi, eventualmente afferenti a province diverse, ma nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza del valore aggiunto dato al progetto dall’inserimento di detti terreni. Nel caso di domanda presentata in forma associata nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza anche del valore aggiunto dato al progetto dalla cooperazione tra i soggetti proponenti rispetto alla semplice somma degli interventi realizzati dai singoli.
DOMANDA: Cosa si intende per piano finanziario di cui a pag 8 punto 3.1.1. Comma 3 del Bando?
RISPOSTA: il piano finanziario rappresenta la ripartizione del costo totale, che si prevede di sostenere per la realizzazione della proposta progettuale in differenti macro-voci di spesa, a titolo esemplificativo: srvizi;acquisti e forniture; spese generali. La somma complessiva di queste voci di spesa corrisponde all’importo complessivo delle spese previste. Nel caso in cui il costo totale del progetto sia superiore alla spesa ammissibile dovranno essere previste ulteriori risorse finanziarie a carico del richiedente.
Nel caso in cui il progetto sia proposto da una ATS, si dovrà indicare la ripartizione delle diverse voci di costo tra i singoli associati.
DOMANDA: Le tartufaie ex novo (tartufo nero e scorzone) possono essere cintate?
RISPOSTA: Il bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 al § 2.2 lettera a) e al § 3.1.1 punto 6 stabilisce per gli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco, l’impegno a lasciare alla libera raccolta per i cinque anni successivi al termine dell’intervento; le tartufaie realizzate ex novo per la produzione di tartufo nero potranno essere recintate, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti.
DOMANDA: Per gli interventi nei boschi (tartufaie esistenti a tartufo bianco) si può chiedere dopo 5 anni la raccolta esclusiva?
RISPOSTA: Trascorsi i cinque anni successivi al termine dell’intervento sarà assolto l’impegno a lasciare alla libera raccolta le tartufaie oggetto di miglioramento per le quali sarà erogato il contributo. Pertanto le stesse potranno essere oggetto di richiesta di riconoscimento ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16/2008 e s.m.i.
DOMANDA: La recinzione di protezione dalla fauna può essere proposta solo per i nuovi impianti o anche per i boschi ?
RISPOSTA: La realizzazione di recinzioni per la protezione dalla fauna selvatica è non compatibile con l’impegno a lasciare alla libera raccolta le tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco che abbiano ottenuto il contributo per l’intervento di miglioramento e ripristino ambientale, per i cinque anni successivi al termine dell'intervento stesso, come stabilito al bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 al§ 2.2 lettera a) e al § 3.1.1 punto 6.
DOMANDA: Al bando posso partecipare come azienda agricola o devo partecipare come persona fisica?. Come enti pubblici cosa si intende? Un istituto agrario è considerato ente pubblico?
RISPOSTA: come indicato nel § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.
Il secondo comma dell'art. 1 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, etc.”
DOMANDA: Un nuovo impianto per la produzione di tartufo nero si può realizzare in una zona vocata al tartufo bianco?
RISPOSTA: Il § 2.2 "Ambito territoriale" del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 dispone che: "Non saranno ammessi impianti realizzati con l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) in aree riconosciute come produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato)."
Il § 2.3 "Interventi ammissibili" del sopra citato bando indica alla lettera b), la "Realizzazione di nuove tartufaie con l’impianto di piante tartufigene in aree vocate per le due specie di tartufo nero, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo", in conformità con quanto disposto dalla l.r. 16/2008 all'art. 3, co. 1 lettera e).
La realizzazione di nuovi impianti mediante l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree vocate, per le quali siano rispettate le condizioni previste dal § 2.2 "Ambito territoriale" del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023:
a) localizzate nei territorio dei Comuni vocati rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
b) nelle quali è stata rilevata un’attitudine alta o media alla produzione rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
c) non preposte alla produzione di Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), ovvero con attitudine nulla o scarsa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato);
In relazione alla condizione c), nel caso il richiedente intendesse realizzare un nuovo impianto mediante l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) in aree individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese a media o alta attitudine al tartufo bianco, sarà necessario, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, attribuire la classe di potenzialità alla produzione di tartufo bianco del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato 1.1, riportando la relazione nella documentazione progettuale; l'intervento sarà ammissibile se l'appezzamento risulterà ad attitudine scarsa o nulla alla produzione di tartufo bianco.
Sarà in ogni caso da rispettare la condizione che l'area non sia contigua ad aree produttive di tartufo bianco pregiato, individuando, sulla scorta di valutazioni sito-specifiche (condizioni ecologiche, specie presenti e sviluppo degli apparati radicali), una fascia di salvaguardia dalle aree produttive, finalizzata al fine di minimizzare i rischi di sostituzione del bianco pregiato.
DOMANDA: se un possibile impianto a tartufo nero ricade in aree a vocazione media bisogna fare comunque le indagini pedologiche in base all'allegato? o queste sono da fare solo quando la potenzialità è bassa per avere una definizione più puntuale e precisa?
RISPOSTA: in applicazione delle disposizioni contenute § 2.2 "Ambito territoriale" del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023, all’interno del territorio dei Comuni vocati, facendo riferimento alle Carte delle potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte (confrontare gli elenchi consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/al….), nel caso di impianti a tartufo nero si possono verificare le seguenti casistiche:
- ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine alta o media per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte gli elenchi delle aree, su gli specifici appezzamenti (particelle catastali) della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte: sarà sufficiente effettuare le analisi chimico-fisiche del suolo, utilizzando la metodologia di campionamento indicata nell’Allegato 1.1, riportando i risultati nella documentazione progettuale; il proponente ha comunque la facoltà di procedere con le modalità previste per il caso descritto al punto successivo;
- ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine bassa o nulla nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte: sarà necessario, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, attribuire la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato 1.1, riportando la relazione nella documentazione progettuale.
DOMANDA: le tartufaie didattiche possono essere solo realizzate nel caso di un miglioramento di una tartufaia a tartufo bianco naturale o è possibile realizzarle anche in un nuovo impianto a tartufo nero?
RISPOSTA: nell'ambito del bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 (§ 2.3 "Interventi ammissibili") possono essere oggetto di contributo solamente le tartufaie didattiche allestite nell’ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale.
DOMANDA: nel caso il comune fosse elencato tra quelli vocati, ma le particelle ricadessero all'esterno delle aree vocate ad attitudine media o alta, dovremmo fare comunque le analisi pedologiche?
RISPOSTA: in relazione al quesito si rimanda alle specifiche disposizioni contenute al § 2.2 "Ambito territoriale" del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023, in relazione alla tipologia di intervento prevista e della ricadenza della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati nelle diverse classi individuate nella Carta della potenzialità alla produzione di Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o Tuber aestivum Vittad. (scorzone), ed in particolare al punto 3) “ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine bassa o nulla nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte”.
DOMANDA: Nel caso di associazione temporanea di scopo il limite di intervento rimane 3 ettari?
RISPOSTA: Nel caso di associazione temporanea di scopo il limite di intervento rimane 3 ettari, come indicato al § 2.2 “Ambito territoriale”.
DOMANDA: a pag. 3 del bando si prevede di georeferenziare le aree tramite strumento GIS con relativa attestazione di conformità . Non bastano le coordinate WGS84 individuate tramite cartografia Autocad Map3D?
RISPOSTA: il bando richiede che le aree oggetto di domanda siano e rese disponibili anche in formato vettoriale georeferenziato. Sarà pertanto necessario rappresentare le aree come polilinee (polylines), inquadrate sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE), i cui dati sono distribuiti tramite servizi di mappa dedicati (WMS e WFS). I software che gestiscono dati cartografici (con licenza a pagamento come ad esempio Autocad Map3D o licenze FOSS come ad esempio QGIS) permettono di salvare le polilinee (polylines) nei comuni formati di interscambio GIS (ad esempio ESRI shape file *.shp & *.shx & *.dbf o Geopackage *.gpkg).
DOMANDA: Nel caso si partecipi al bando come recupero ambientale di una tartufaia, nel cronoprogramma e nel progetto sarebbe possibile inserire giornate con scuole/gruppi come giornate divulgative? Questo sarebbe un punto che riguarda solo le tartufaie didattiche. Attingerei ai punti supplementari lo stesso?
RISPOSTA: la risposta è affermativa in relazione allo specifico criterio di valutazione di cui al § 3.3.1 del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 che, di seguito, si riporta: “Impegno a realizzare iniziative didattiche, quali azioni di tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 16.COM 8.b.18. Il punteggio attribuibile in caso le iniziative siano previste sarà pari a 1 punto per giornata, fino a 10 punti.
Si richiama il contenuto relativo al mantenimento degli impegni assunti di cui al § 3.9 “Richiesta di liquidazione del contributo” lettera b) “documentazione fotografica e video relativa alle eventuali iniziative didattiche realizzate, quali azioni di tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 16.COM 8.b.18”.
DOMANDA: la superficie di 3 ettari deve essere accorpata o le particelle possono essere disgiunte?
RISPOSTA: in relazione al quesito si richiama il contenuto del § 2.2 “Ambito territoriale” di seguito riportato ”Per ogni domanda dovrà essere indicata la superficie oggetto di intervento, in corpi di almeno 0,2 ha, che non potrà essere inferiore a 0,2 ha e non superiore a 3 ha.”
Pertanto le particelle possono essere disgiunte ma devono avere una superficie minima di 0,2 ha.
DOMANDA: come si costituisce un’associazione temporanea di scopo?
RISPOSTA: L’associazione temporanea di scopo (ATS) è un accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore (nel caso del bando approvato con D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023, la Regione Piemonte), per la realizzazione di un progetto di interesse comune.
Per effetto di tale accordo, gli Associati conferiscono al Capofila:
• il mandato di presentare il progetto;
• il coordinamento generale del progetto, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria della sua gestione nei confronti del soggetto finanziatore;
• il potere di sottoscrivere gli atti relativi all’esecuzione del progetto in nome e per conto dell’ATS;
• la facoltà di incassare le somme erogate dal soggetto finanziatore.
Il § 2.10 "I rapporti contrattuali" recita: "Il gruppo di cooperazione fornisce, al momento della presentazione della domanda, l’atto di costituzione o l’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.
Pertanto sarà possibile perfezionare la registrazione dell'atto di costituzione, in caso di ammissione al contributo, nei tempi che verranno comunicati con la notifica di concessione del contributo.
Dotazione finanziaria
260.000,00 euro
Come presentare domanda
I soggetti interessati potranno presentare domanda di erogazione di contributo, redatta secondo lo schema allegato, entro il 3 luglio 2023, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it
La domanda diretta ad ottenere i contributi deve essere corredata da apposita relazione tecnica, completa di cronoprogramma e rappresentazione cartografica, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell’intervento, sulla base dei criteri enunciati, nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo della localizzazione e dell’attitudine.
Struttura di riferimento
DIREZIONE AMBIENTE – SETTORE FORESTE
Contatti
Flavia Righi, flavia.righi@regione.piemonte.it, 0114325951 - 3346219271
Allegato testo procedura
- DD n. 115 del 27.02.2023
- Documento PDF - 104.9 KB
- Allegato N° 1 - DD-A16-115-2023.pdf
- Documento PDF - 168.37 KB
- Allegato N° 1.1 - DD-A16-115-2023 Specifiche_pedologiche.pdf
- Documento PDF - 48.01 KB
- Allegato N° 1.2 - DD-A16-115-2023 Specie arboree e arbistive autoctone simbionti.pdf
- Documento PDF - 57.93 KB
- Allegato N° 1.3 - DD-A16-115-2023-Modello Domanda_di_Ammissione.pdf
- Documento PDF - 196.57 KB